Con le modifiche in materia di sicurezza operate dal Decreto legge 69/2013 (Decreto del fare), convertito con modificazioni con la legge n. 98 del 9 agosto 2013, dobbiamo avere a che fare in vari ambiti applicativi del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Modifiche che in alcuni casi sono vigenti e in altri sono differite,
rimandate alla pubblicazione di ulteriori decreti (come nel caso delle novità
relative alla modalità di effettuazione della valutazione dei rischi per
attività a basso rischio).
Le novità
relative al campo di applicazione (art. 3) del D. Lgs. 81/2008 e alle
semplificazioni in materia di formazione degli operatori di sicurezza (art. 32
e 37) riguardano, ad esempio, le misure di sicurezza nei confronti di volontari e di chi presta la propria
attività spontaneamente e a titolo gratuito per associazioni di promozione
sociale e associazioni sportive dilettantistiche.
Un’altra variazione nel campo di applicazione ha
riguardato invece le misure di
semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata e le misure di
semplificazione per le imprese agricole (anche queste differite all’emanazione
di specifici decreti).
Sempre in
tema di semplificazioni ricordiamo infine le modifiche per la semplificazione
in materia di formazione degli operatori di sicurezza (art. 32 e 37).
Le modifiche
al Decreto 81 hanno riguardato l’art. 32 (Capacità e requisiti professionali
degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
interni ed esterni) inserendo misure di semplificazione in materia di
formazione degli ASPP e RSPP.
In
particolare attraverso il nuovo comma 5-bis dell’art.32:
- “agli RSPP
e ASPP è riconosciuto un credito formativo da far valere per tutti i percorsi
di formazione e aggiornamento previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 per la durata ed
i contenuti che si sovrappongono alla formazione ed aggiornamento ricevuti;
- le
modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei
quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di
Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6”.
Infine sono
state introdotte delle modifiche all’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti) del D. Lgs. 81/2008, introducendo misure di
semplificazione in materia di formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e
RLS.
Con il nuovo
comma 14-bis dell’art. 37:
- “in tutti
i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto
legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in
tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i
contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati;
- le
modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei
quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di
Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6”.
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