venerdì 9 maggio 2014

Modifiche operate dal decreto del Fare al D.Lgs. 81/08 in merito al campo di applicazione e la formazione


Con le modifiche in materia di sicurezza operate dal Decreto legge 69/2013 (Decreto del fare), convertito con modificazioni con la legge n. 98 del 9 agosto 2013, dobbiamo avere a che fare in vari ambiti applicativi del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Modifiche che in alcuni casi sono vigenti e in altri sono differite, rimandate alla pubblicazione di ulteriori decreti (come nel caso delle novità relative alla modalità di effettuazione della valutazione dei rischi per attività a basso rischio).

Le novità relative al campo di applicazione (art. 3) del D. Lgs. 81/2008 e alle semplificazioni in materia di formazione degli operatori di sicurezza (art. 32 e 37) riguardano, ad esempio, le misure di sicurezza nei confronti di volontari e di chi presta la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito per associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche.

Un’altra variazione nel campo di applicazione ha riguardato invece le misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata e lmisure di semplificazione per le imprese agricole (anche queste differite all’emanazione di specifici decreti).
Sempre in tema di semplificazioni ricordiamo infine le modifiche per la semplificazione in materia di formazione degli operatori di sicurezza (art. 32 e 37).

Le modifiche al Decreto 81 hanno riguardato l’art. 32 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni) inserendo misure di semplificazione in materia di formazione degli ASPP e RSPP.

In particolare attraverso il nuovo comma 5-bis dell’art.32:
- “agli RSPP e ASPP è riconosciuto un credito formativo da far valere per tutti i percorsi di formazione e aggiornamento previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 per la durata ed i contenuti che si sovrappongono alla formazione ed aggiornamento ricevuti;
- le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6”.

Infine sono state introdotte delle modifiche all’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D. Lgs. 81/2008, introducendo misure di semplificazione in materia di formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e RLS.

Con il nuovo comma 14-bis dell’art. 37:
- “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati;
- le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6”.

Per saperne di più visitate: www.ergon.palermo.it

Nessun commento:

Posta un commento