Come noto, la norma CEI 11-27 rappresenta da più di un ventennio il riferimento normativo italiano per l’esecuzione dei lavori elettrici, ossia, come recita la norma stessa, “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”. La fondamentale importanza della norma CEI 11-27 nel panorama normativo italiano in materia antinfortunistica è chiarita in modo inequivocabile dall’articolo 83 del D.Lgs. 81/08, il cui oggetto sono i “Lavori in prossimità di parti attive” e che recita:
- Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.
La IV edizione della Norma CEI 11-27, strutturata in analogia alla Norma CEI EN 50110-1:2014 da cui deriva, introduce alcune sostanziali modifiche rispetto alla precedente edizione, tra le quali:
- nuove definizioni riguardanti le figure responsabili dell’esercizio in sicurezza degli impianti elettrici e dell’esecuzione in sicurezza dei lavori eseguiti su di essi;
- modifiche alle definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico;
- specifiche prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica;
- introduzione della distanza DA9 riguardante i lavori non elettrici per tener conto delle definizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/08;
- modifiche alla distanza di lavoro elettrico sotto tensione (DL) relativa alla bassa tensione;
- revisione e aggiunta della modulistica correlata ai lavori elettrici e non elettrici.
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